Il cabotaggio è il trasporto nazionale di merci per conto terzi effettuato da un vettore di un altro Stato, per esempio da un camion polacco tra Hannover e Amburgo. Secondo le regole del Pacchetto mobilità si possono effettuare al massimo 3 trasporti di questo tipo entro 7 giorni dallo scarico della merce arrivata dall’estero, dopodiché lo stesso veicolo deve attendere 4 giorni prima di poter fare di nuovo cabotaggio in quel Paese. Il conducente che effettua cabotaggio è un lavoratore distaccato, quindi l’azienda deve dichiararlo nel sistema IMI e retribuirlo secondo le regole del Paese in cui lavora.
Di seguito spieghiamo le regole passo per passo, con una tabella, un esempio di percorso e l’elenco dei documenti. Normativa aggiornata a ottobre 2026.
Che cos’è il cabotaggio: trasporto nazionale in un Paese straniero
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 definisce il trasporto di cabotaggio come trasporto nazionale per conto terzi effettuato a titolo temporaneo in uno Stato membro ospitante. La parola chiave è “temporaneo”. Il cabotaggio deve integrare il trasporto internazionale per evitare il rientro a vuoto, non diventare un modo per servire stabilmente il mercato interno di un altro Paese.
Il diritto al cabotaggio spetta al vettore titolare di licenza comunitaria. Se il conducente è cittadino di un Paese extra UE, serve anche l’attestato di conducente. La copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo a motore. Come ottenere la licenza e quanto tempo ci vuole lo spieghiamo nell’articolo licenza di trasporto nel 2026.
Non è cabotaggio il trasporto dalla Germania alla Polonia o dalla Germania all’Austria. Si tratta di trasporti internazionali, rispettivamente bilaterale e cross-trade, e per questi non esistono limiti di cabotaggio. I carichi internazionali continuativi per le imprese di autotrasporto sono descritti nell’area vettori di Antrans BiS.
Il Pacchetto mobilità in sintesi
Il Pacchetto mobilità è un insieme di tre atti UE del luglio 2020 che hanno cambiato le regole dell’autotrasporto. È entrato in vigore per fasi e l’ultimo elemento si applica dal 1° luglio 2026.
| Ambito | Cosa è cambiato | Da quando |
|---|---|---|
| Tempi di guida e di riposo (reg. 2020/1054) | divieto del riposo settimanale regolare in cabina, rientro del conducente ogni 4 settimane, due riposi settimanali ridotti consecutivi nei trasporti internazionali | 20 agosto 2020 |
| Distacco dei conducenti (dir. 2020/1057) | cabotaggio e cross-trade con distacco, dichiarazioni nell’IMI, trasporti bilaterali senza distacco | 2 febbraio 2022 |
| Cabotaggio e accesso al mercato (reg. 2020/1055) | 4 giorni di raffreddamento, prove dei trasporti, nuovi requisiti di stabilimento dell’impresa | 21 febbraio 2022 |
| Licenza per i veicoli leggeri | licenza comunitaria per i veicoli oltre 2,5 t nei trasporti internazionali | 21 maggio 2022 |
| Tachigrafi | G2V2 sui veicoli nuovi dal 21 agosto 2023, sostituzione sui mezzi impiegati nei trasporti internazionali entro il 31 dicembre 2024 e il 18 agosto 2025, furgoni oltre 2,5 t dal 1° luglio 2026 | per fasi |
Un elemento non è più in vigore. Il 4 ottobre 2024 la Corte di giustizia dell’UE ha annullato l’obbligo di rientro del camion presso la sede nel Paese di stabilimento ogni 8 settimane. Le altre disposizioni impugnate, tra cui i 4 giorni di raffreddamento, il distacco nel cabotaggio e il rientro del conducente ogni 4 settimane, sono state confermate dalla Corte. I limiti di guida e di riposo sono descritti a parte nell’articolo tempi di guida e di riposo.
La regola dei 3 trasporti in 7 giorni
Il cabotaggio inizia con un trasporto internazionale a carico verso il Paese in questione. Dopo lo scarico, il vettore può effettuare con lo stesso veicolo fino a tre trasporti di cabotaggio. In un complesso di veicoli conta il trattore stradale, quindi il semirimorchio si può cambiare. L’ultimo scarico in regime di cabotaggio deve avvenire entro 7 giorni dall’ultimo scarico del trasporto internazionale.
Il limite è di 3 trasporti o 7 giorni, a seconda di quale condizione si verifica prima. Tre cabotaggi in due giorni chiudono il ciclo esattamente come la scadenza dei 7 giorni dopo un solo cabotaggio.

Periodo di raffreddamento: 4 giorni senza cabotaggio
Dal 21 febbraio 2022, al termine del cabotaggio in un Paese, lo stesso veicolo non può effettuarvi cabotaggio per i 4 giorni successivi. Il vincolo riguarda il veicolo, non il conducente né l’impresa. Un altro trattore dello stesso vettore può nel frattempo fare cabotaggio secondo il proprio ciclo. Durante il periodo di raffreddamento sono consentiti i trasporti internazionali, anche da e verso quel Paese.
Dopo il raffreddamento, un nuovo ciclo richiede un nuovo trasporto internazionale a carico. Se il veicolo si trovava nel Paese ospitante nei 4 giorni precedenti il trasporto internazionale, il vettore deve disporre delle prove di tutti i trasporti effettuati in quel periodo.
Cabotaggio nei Paesi di transito
Il cabotaggio non deve per forza svolgersi nel Paese in cui è stata consegnata la merce. Una parte o tutti e tre i trasporti possono essere effettuati in altri Stati UE attraversati dal camion nel viaggio di ritorno. Condizione: ingresso a vuoto nel Paese e al massimo un cabotaggio entro 3 giorni dall’ingresso. Il tutto deve rientrare nella stessa finestra di 7 giorni e nel limite complessivo di 3 trasporti.
Cabotaggio: cosa è consentito e cosa è vietato
| Consentito | Vietato |
|---|---|
| 3 cabotaggi in 7 giorni dallo scarico del trasporto internazionale | un quarto cabotaggio nello stesso ciclo |
| cambiare il semirimorchio, se il cabotaggio è effettuato dallo stesso trattore | iniziare il cabotaggio senza un precedente trasporto internazionale a carico |
| fare cabotaggio in un Paese di transito, 1 trasporto entro 3 giorni dall’ingresso a vuoto | fare un secondo cabotaggio nel Paese di transito entro quei 3 giorni |
| trasportare carichi internazionali durante il periodo di raffreddamento | fare cabotaggio con lo stesso trattore nello stesso Paese prima che siano trascorsi 4 giorni |
| esibire le prove in formato elettronico, ad es. e-CMR | viaggiare senza aver dichiarato il conducente nell’IMI |
Esempio di percorso: Polonia - Germania con tre cabotaggi
Un trattore con semirimorchio centinato a tendina porta un carico dalla Polonia a Colonia e scarica il lunedì (giorno 0). Da quel momento decorrono i 7 giorni.
- Martedì, giorno 1: cabotaggio 1 da Colonia a Hannover.
- Giovedì, giorno 3: cabotaggio 2 da Hannover ad Amburgo.
- Sabato, giorno 5: cabotaggio 3 da Amburgo a Lipsia e scarico. Il limite di 3 trasporti è esaurito.
- Lunedì, giorno 7: carico in Sassonia e rientro a carico in Polonia. È un trasporto internazionale, quindi il limite di cabotaggio non si applica.
Fino a giovedì (giorno 9) questo trattore non potrà più fare cabotaggio in Germania. Per tutta la durata del cabotaggio il conducente è distaccato in Germania e l’azienda deve garantirgli una retribuzione secondo le regole tedesche. Vanno pianificati anche i riposi: il riposo settimanale regolare non si può trascorrere in cabina. Approfondiamo questa direttrice nella pagina trasporto Polonia - Germania.

Distacco del conducente nel cabotaggio
La direttiva 2020/1057 stabilisce che il conducente che effettua cabotaggio è un lavoratore distaccato. Il distacco termina quando il conducente lascia il Paese ospitante con un trasporto internazionale. I trasporti bilaterali da e verso la Polonia e il semplice transito non costituiscono distacco. Lo è invece il trasporto cross-trade, per esempio dalla Germania alla Francia.
Obblighi del vettore:
- Dichiarazione di distacco tramite l’interfaccia pubblica del sistema IMI al più tardi all’inizio del distacco, con numero di licenza, dati del conducente, targhe e indicazione che si tratta di cabotaggio.
- Retribuzione secondo le regole del Paese ospitante, cioè almeno il salario minimo locale e le voci obbligatorie dei contratti collettivi di applicazione generale. In Germania il salario minimo legale dal 1° gennaio 2026 è di 13,90 EUR lordi all’ora.
- Su richiesta delle autorità del Paese ospitante, dopo la fine del distacco: invio tramite IMI, entro 8 settimane, dei documenti retributivi, del contratto di lavoro, dei registri dell’orario di lavoro e delle prove di pagamento.
Ogni Stato stabilisce quali voci retributive sono obbligatorie e deve pubblicarle. Prima del primo cabotaggio in Francia, Belgio o Italia occorre verificare le tariffe aggiornate per il Paese in questione sul suo sito ufficiale dedicato al distacco.
Documenti e prove a bordo
Il vettore deve disporre di prove chiare del precedente trasporto internazionale e di ogni successivo cabotaggio. Per ogni trasporto la prova contiene:
- nome, indirizzo e firma del mittente e del vettore,
- nome e indirizzo del destinatario e, dopo la consegna, la sua firma e la data di consegna,
- luogo e data di presa in carico della merce e luogo di destinazione,
- denominazione della merce, modalità di imballaggio e, per i carichi ADR, la relativa identificazione,
- massa lorda o quantità della merce,
- targhe del trattore e del rimorchio.
In pratica questi dati si trovano nella lettera di vettura CMR o nell’e-CMR. Non sono richiesti altri documenti. Il conducente ha con sé anche una copia della dichiarazione di distacco IMI e le registrazioni del tachigrafo con i simboli dei Paesi attraversati. Durante un controllo su strada può contattare l’ufficio, che invia le prove mancanti prima della fine del controllo. Dei documenti da avere in viaggio parliamo più in dettaglio nell’articolo documenti di trasporto.
Trasporto combinato
Nel trasporto combinato il semirimorchio percorre parte del tragitto in treno o in nave, mentre il camion copre solo i tratti stradali iniziale e finale. La direttiva 92/106/CEE esclude questi tratti dai limiti del cabotaggio. Dal 2022, però, gli Stati possono applicare loro le regole del cabotaggio, con una finestra superiore a 7 giorni e un periodo di raffreddamento inferiore a 4 giorni. In tal caso devono informare la Commissione e pubblicare le regole. Prima di servire un terminal all’estero occorre verificare se lo Stato in questione si è avvalso di questa possibilità.
Il conducente sul tratto stradale di un trasporto combinato non è distaccato se quel tratto, da solo, costituisce un trasporto bilaterale.
Sanzioni e controlli sul cabotaggio
Ogni Stato sanziona secondo le proprie norme e i controlli sul cabotaggio sono obbligatori. Almeno due volte l’anno gli Stati UE svolgono controlli su strada concertati sul cabotaggio insieme ai Paesi vicini. In Polonia un vettore straniero che effettua cabotaggio senza rispettarne le condizioni paga una sanzione di 12.000 PLN (allegato 3 alla legge polacca sul trasporto su strada).
Domande frequenti
Che cos’è il cabotaggio?
Il cabotaggio è il trasporto nazionale di merci per conto terzi effettuato da un vettore di un altro Stato UE, per esempio da un camion polacco tra due città in Germania. È consentito solo a titolo temporaneo, dopo un trasporto internazionale ed entro limiti ben precisi.
Quanti cabotaggi si possono fare in Germania?
Al massimo tre trasporti di cabotaggio entro 7 giorni dallo scarico di un trasporto internazionale verso la Germania. Dopo, lo stesso trattore non può fare cabotaggio in Germania per 4 giorni.
Il periodo di raffreddamento riguarda il conducente o il veicolo?
Il periodo di raffreddamento riguarda il veicolo e, nel caso di un complesso di veicoli, il trattore. Nel frattempo il conducente può fare cabotaggio con un altro trattore, se questo ha un proprio ciclo regolare dopo un trasporto internazionale.
Nel cabotaggio bisogna dichiarare il conducente nell’IMI?
Sì. Il conducente che effettua cabotaggio è un lavoratore distaccato, quindi il vettore lo dichiara nel sistema IMI al più tardi all’inizio del distacco. Durante i controlli il conducente deve avere con sé una copia della dichiarazione.
Che cos’è il Pacchetto mobilità?
È un insieme di norme UE del 2020 su tempi di guida e di riposo, distacco dei conducenti, accesso al mercato e cabotaggio, e tachigrafi. Le modifiche sono entrate in vigore per fasi tra agosto 2020 e luglio 2026.
Il camion deve rientrare in Polonia ogni 8 settimane?
No. Il 4 ottobre 2024 la Corte di giustizia dell’UE ha annullato questo obbligo. Resta invece in vigore la regola secondo cui il vettore deve consentire al conducente di rientrare in sede o a casa ogni 4 settimane.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1072/2009, testo consolidato al 21 febbraio 2022 (artt. 8-10 bis sul cabotaggio), EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2020/1055 (Pacchetto mobilità: accesso al mercato e cabotaggio), EUR-Lex
- Direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti, EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2020/1054 (tempi di guida, riposi, tachigrafi), EUR-Lex
- CGUE, comunicato stampa n. 173/24 del 4 ottobre 2024 (Pacchetto mobilità)
- Commissione europea: Pacchetto mobilità I
- Portale IMI per le dichiarazioni di distacco dei conducenti (Road Transport Posting Declaration)
- Legge polacca sul trasporto su strada (ustawa o transporcie drogowym), testo unico Dz.U. 2025 pos. 1490 (sanzioni, allegato 3), ISAP
- GITD (Ispettorato generale polacco del trasporto su strada): obbligo di sostituzione dei tachigrafi in uso
- Governo federale tedesco (Bundesregierung): salario minimo di 13,90 EUR dal 1° gennaio 2026
Il cabotaggio conviene quando il trattore ha un carico sicuro in entrambe le direzioni e un piano che non finisce con una sanzione al controllo. Nell’area vettori spieghiamo come collaboriamo con le imprese titolari di licenza comunitaria: carichi internazionali continuativi tutto l’anno, pagamento per ogni chilometro e spedizionieri disponibili 24/7 che pianificano i percorsi insieme al vettore.

Direttore generale | Antrans BiS, Olkusz
Sebastian Szklarczyk guida da oltre 15 anni lo sviluppo di Antrans BiS, un’azienda di trasporti che opera in tutta Europa. Ha iniziato come responsabile del reparto spedizioni, acquisendo esperienza pratica nell’organizzazione dei trasporti internazionali e nella gestione della flotta sulle rotte europee.
In qualità di direttore generale è responsabile della gestione strategica di un’azienda che effettua ogni anno oltre 21.000 trasporti sulle principali direttrici: Polonia-Italia, Polonia-Germania, Polonia-Austria, Spagna, Benelux e Scandinavia. Sotto la sua guida, Antrans BiS ha ampliato la flotta fino a 220 veicoli propri e dei partner e ha raggiunto una puntualità delle consegne del 98%.
Specializzazioni: trasporti internazionali FTL in tutta Europa, logistica automotive e FMCG, ottimizzazione delle rotte europee, norme stradali e divieti di circolazione nell’UE, documentazione di trasporto (CMR, VAT-UE, INTRASTAT).
Sul blog di Antrans BiS condivide conoscenze pratiche sulle spedizioni internazionali, sulle normative del trasporto e sugli aspetti imprenditoriali della gestione di un’azienda di trasporti, spedizioni e logistica in diversi Paesi europei.
Contatti:
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